La valutazione del rischio di scariche atmosferiche: cos’è, chi è obbligato e quando effettuarla.

Nel nostro precedente articolo (https://www.sime.va.it/news/impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosfere-come-sono-costituiti) abbiamo parlato di come si proteggono cose e persone dal rischio di fulminazione. A tale riguardo, esistono degli obblighi normativi in capo al Datore di lavoro, che vogliamo descrivere in seguito. Cos’è la valutazione del rischio di scariche atmosferiche e chi è obbligato a farla? L’articolo 80 del D.Lgs 81/08 obbliga il Datore di Lavoro a prendere “le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da […]fulminazione diretta ed indiretta”. Sempre la citata norma prevede che il datore di lavoro debba effettuare una “Valutazione del rischio di fulminazione diretta e indiretta” per tutti gli ambienti ove si svolgano attività di lavoro. Come si effettua la valutazione del rischio di fulminazione? La valutazione deve essere effettuata da un professionista competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in sintesi, consiste nel verificare la necessità di dotare l’edificio, l’impianto o la struttura di uno specifico impianto (o di singoli dispositivi) di protezione contro le scariche atmosferiche. Se, a seguito di tale valutazione, risultasse un rischio da fulminazione tale da obbligare il datore di lavoro a   realizzare misure di protezione, egli deve provvedere, ad esempio, alla realizzazione di un impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS). Nel caso di installazione di LPS, il datore di lavoro deve comunicare all’ARPAV e all’INAIL (ex ISPESL) la messa in servizio degli impianti e provvedere alla verifica periodica degli impianti stessi. Invece, se dalla valutazione del rischio di fulminazione risultasse necessaria la sola installazione di scaricatori di sovratensione (ma non dell’impianto di protezione esterno), il datore di lavoro non deve procedere alla denuncia dell’impianto di protezione da fulmini. Come si determina il rischio di fulminazione di un edificio o di una struttura? Per determinare il rischio fulminazione occorre conoscere il valore Ng, ovvero il numero di fulmini a terra, all’anno e al kilometro quadrato. I valori Ng, forniti dai sistemi LLS (Lightning Location System), devono essere rilevati ed elaborati in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, che introduce la necessità di aggiornare il valore di Ng almeno ogni cinque anni, per essere rappresentativi del periodo climatico attuale. Il 31 dicembre 2023 è stata aggiornata la banca dati relativa ai fulmini e, con i nuovi dati, è possibile aggiornare la valutazione del rischio fulminazione fino al 1° gennaio 2029. Quali verifiche periodiche e le manutenzioni previste per gli impianti di protezione dai fulmini? Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo stesso – come già detto – a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l’effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge ad ASL, ad ARPA o a eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro, che dovrà conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. L’art. 86 del D.Lgs. 81/2008 prevede inoltre che il datore di lavoro segua le indicazioni delle norme per attuare ulteriori controlli dello stato dell’impianto, in modo da rilevare tempestivamente possibili guasti. In generale, occorre eseguire controlli quantomeno: – dopo modifiche o riparazioni, oppure quando si abbia notizia che la struttura, le linee entranti o le loro vicinanze siano stati colpiti da un fulmine; – ad intervalli di tempo correlati alle caratteristiche della struttura da proteggere. Per esempio, in base ai possibili effetti di danno caratteristici della struttura protetta oppure in funzione delle condizioni ambientali (ad esempio ambienti con atmosfere corrosive richiedono intervalli di verifica più brevi). Vuoi saperne di più sul rischio fulminazione o hai bisogno di progettare, realizzare o far valutare un impianto di protezione da fulmini o sovratensioni? Contattaci!

Impianti di protezione contro le scariche atmosfere: come sono costituiti?

Nel 1752 il fisico e futuro Presidente degli Stati Uniti d’America Benjamin Franklin scoprì, durante un pericoloso esperimento, che il fulmine è una scarica elettrica ed è devastante quando colpisce un oggetto. Bisognava quindi pensare a qualcosa che attirasse il fulmine e ne disperdesse la forza per mezzo di un percorso obbligato. Scoprendo la particolarità delle punte metalliche di attirare le scariche elettriche, inventò il parafulmine. Come ci si protegge da un fulmine? La soluzione contro gli effetti delle fulminazioni, seppure con le opportune migliorie tecnologiche, è ancora oggi il parafulmine inventato da Franklin. Oggi di fatto c’è la possibilità di posizionare sia una protezione esterna all’edificio o all’oggetto da proteggere mediante parafulmine (“Light Protection System” o LPS esterno), che una interna (LPS interno). Scopo dell‘LPS interno è di evitare differenze di potenziale tra i vari punti dell‘impianto, mediante l‘equipotenzialità sistematica di tutti i corpi metallici e dei conduttori attivi tramite scaricatori. In generale va ricordato che l’LPS deve ovviamente essere adeguatamente collegato ad un idoneo impianto di terra e che, nella maggior parte dei casi, elimina gli effetti dannosi delle scariche, in alcuni casi invece li riduce di molto. Come funziona un LPS? Per capire come lavora il sistema di protezione è necessario individuare i diversi punti di impatto, schematizzati in 4 fasce: S1, cioè con scarica diretta sulla struttura; S2, cioè con scarica nel terreno vicino alla struttura; S3, cioè con scarica diretta sulla linea entrante; S4, cioè con scarica nel terreno vicino alla linea entrante. Il sistema LPS prevede che la scarica sia dissipata attraverso il percorso più corto possibile, verso l’impianto di terra generale. La parte esterna dell’LPS è costituita da captatori, che attirano il fulmine per disperderlo a terra. Il sistema LPS interno è costituito dalle connessioni metalliche o limitatori di sovratensione, che evitano che le scariche elettriche interessino la parte interna del volume dell’edificio o della struttura protetti, nel caso in cui il fulmine colpisca l’LPS esterno o la linea di alimentazione dell’edificio (o cada nelle immediate vicinanze). Un altro componente correlato ai sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche è l’SPD (acronimo di “Surge Protection Device”). L’SPD è un limitatore di sovratensione che devia le sovracorrenti verso l’impianto di terra e deve essere installato tra i conduttori attivi e appunto la terra. Nel dettaglio, quando gli SPD ricevono la sovratensione fanno scendere l’impedenza attraverso l’assorbimento della carica prodotta. A questo punto avviene una manovra drenante che stabilirà in modo costante la tensione al fine di renderla compatibile con i livelli equipotenzializzanti e isolanti dell’apparecchiatura. Questi dispositivi vanno debitamente dimensionati sulla base del punto di installazione dell’impianto, della corrente di scarica e della tensione di tenuta ad impulso delle apparecchiature da proteggere, nonché della distanza esistente tra le apparecchiature e l’SPD. Obblighi di installazione di dispositivi di protezione delle sovratensioni. Concludendo il nostro breve excursus sul tema, ricordiamo che, secondo la normativa vigente, è obbligatoria l’installazione di dispositivi atti alla protezione dalle sovratensioni nei casi in cui gli effetti di queste ultime possano essere pericolose per la vita delle persone, negli edifici pubblici e in strutture di rilevante patrimonio culturale, nei luoghi in cui viene svolta attività industriale e commerciale e, più in generale, nelle zone ad alta densità di presenza di persone. Nei casi delle attività lavorative, poi, il datore di lavoro è obbligato anche ad effettuare la “Valutazione del rischio di fulminazione”, di cui tratteremo nel nostro prossimo articolo. Escludendo i casi in cui vigono obblighi di Legge, va ricordato che gli scaricatori sono comunque da installare e sono vivamente consigliati in ogni ambiente, al fine di prevenire problemi o danni alle apparecchiature elettroniche e agli ambienti in genere. Hai bisogno di un consiglio tecnico per la tua scelta e di valutare modifiche o integrazioni ai tuoi impianti? Contattaci!

Chi ci ha scelto
Chi scegliamo

La soddisfazione dei nostri clienti è al centro delle nostre scelte: ci avvaliamo solo di fornitori qualificati per garantire prodotti di qualità.

Logo Sime

Impiantistica elettrica civile e industriale.
Dal 1975 operiamo nel settore industriale, commerciale e terziario del territorio, progettiamo i nostri impianti in base alle specifiche esigenze della clientela

Info

Via Arona 2, 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +39 0331 624353

Tel. +39 0331 679275

Fax. +39 0331 629018

E-mail: sime@sime.va.it

Pubblicità Contributi Pubblici: In Riferimento All’Art. 1, Comma 125-Bis, Legge N. 124/2017 Si Segnala Che La SocietÀ S.I.M.E. Srl Ha Ricevuto, Nel Corso Dell’Esercizio 2020 Aiuti Di Stato Di Cui All’Art. 52, Legge N. 234/2012 Oggetto Di Obbligo Di Pubblicazione Nel Registro Nazionale Aiuti Di Stato E Sono Indicati Nella Sezione Trasparenza A Cui Si Rinvia.
PUBBLICITÀ CONTRIBUTI PUBBLICI: IN RIFERIMENTO ALL’ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE N. 124/2017 SI SEGNALA CHE LA SOCIETÀ S.I.M.E. SRL HA RICEVUTO, NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2020 AIUTI DI STATO DI CUI ALL’ART. 52, LEGGE N. 234/2012 OGGETTO DI OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO E SONO INDICATI NELLA SEZIONE TRASPARENZA A CUI SI RINVIA.
Copyright © 2024 All Rights Reserved. S.I.M.E. Srl Via Arona, 2 - 21052 Busto Arsizio (Va)
Cap.Soc. 500.000 Euro - C.F./P.Iva/C.C.I.A.A. Di Varese Nº00404230120 - Powered By Sistemi Ufficio