RISCHIO ELETTRICO IN CANTIERE: COME GARANTIRE LA SICUREZZA
Tutti in cantieri edili hanno al loro interno degli specifici impianti elettrici grazie ai quali tutti i macchinari per la lavorazione dei materiali o per la movimentazione vengono messi in funzione. I cosiddetti quadri di cantiere forniscono energia in tutte le aree di lavoro, ma per farlo devono essere conformi alle prescrizioni della Normativa Europea EN 60439-4. Per evitare, infatti, ogni genere di rischio elettrico in cantiere, è necessario che siano rispettate determinate linee guida in grado di garantire la massima sicurezza. Il pericolo derivante dall’utilizzo di un impianto di cantiere è una possibilità con cui ogni lavoratore deve fare i conti e di cui deve tenere sempre conto. Quando si parla di rischi, si fa riferimento a una serie di fattori legati alla condizione strutturale del cantiere e ai diversi incarichi che ogni lavoratore deve compiere. Tra i più temuti che possono provocare gravi danni all’organismo, vi è la folgorazione, ma gli incidenti di natura elettrica possono essere molteplici e di varia natura.
COME GARANTIRE LA SICUREZZA NEI CANTIERI?
Per garantire la sicurezza negli impianti elettrici di cantiere, è indispensabile produrre una dichiarazione di conformità (Dico) e messa in esercizio. Si tratta di un documento obbligatorio che viene rilasciato nel momento in cui si installa un nuovo impianto elettrico, idraulico di riscaldamento o altro. Spetta alla ditta installatrice abilitata rilasciarlo, così come previsto dal D.M. 37/08. Nel documento si deve dichiarare che l’impianto è stato realizzato con componenti adeguati all’ambiente di installazione. Oltre ai dati dell’impresa installatrice con numero di iscrizione CCIAA, nella dichiarazione bisogna riportare il nominativo del committente, la descrizione dell’impianto e il luogo in cui è stato installato. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto di cantiere, il datore di lavoro committente dell’impianto avrà l’obbligo di inviare con una apposita modulistica tramite il competente SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive), la dichiarazione di conformità all’ISPESL
e all’Asl territoriale. L’obbligo di invio, però, è solo per gli impianti di nuova installazione o che siano stati modificati.