Prevenzione incendi per gli impianti gassosi
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 novembre 2019 la norma tecnica sulla prevenzione degli incendi per gli impianti gassosi.
Ma vediamo nel dettaglio cosa ha definito il provvedimento del ministero dell’Interno.
Il campo di applicazione riguarderà gli impianti per la produzione di calore civili extradomestici che abbiano una portata termica superiore ai 35 kW alimentati da combustibili gassosi della prima, seconda e terza famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar.
Il decreto non si applica per:
- impianti realizzati per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Gli impianti realizzati dovranno evitare la formazione di accumuli pericolosi del combustibile in modo da garantire la tutela dei beni, la sicurezza delle persone, delle squadre di soccorso e dei locali vicini.
Tutti i prodotti per uso antincendio dovranno essere riconoscibili, e cioè ritenuti idonei sulla base di quelle che dovranno essere le prestazioni richieste. Tali prodotti dovranno essere necessariamente approvati dal responsabile dell’attività dei lavori attraverso una specifica verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.