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DECRETO FER DM 4/7/19 Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti

Incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore , solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

 

Il decreto è entrato in vigore il 10 Agosto 2019 e stabilisce le regole per accedere a nuovi incentivi per la produzione di energia elettrica tramite fonti energetiche rinnovabili nel periodo 2019-2020.

Gli impianti che possono accedere agli incentivi,mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, sono suddivisi in quattro tipologie:

· Gruppo A:eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione

· Gruppo A-2: fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto

· Gruppo B:idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento;a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento

· Gruppo C: eolici “on-shore”, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione oggetto di rifacimento totale o parziale

Sono previste due differenti modalità di assegnazione degli 8.000 MW disponibili in funzione della potenza degli impianti:

· mediante iscrizione ai Registri per impianti di potenza > 1 kW(> 20 kW per i fotovoltaici)e<1 MW;

· mediante partecipazione a Procedure d’Asta al ribasso sulla tariffa incentivante per impianti di potenza > o uguale a 1 MW.

Sono previsti sette bandi per la partecipazione ai Registri e/o alle Aste, con le seguenti tempistiche:

 

Procedura

Data

 

di apertura del bando

Data

 

di chiusura del bando

1

 

30 settembre 2019

30 ottobre 2019

2

 

31 gennaio 2020

1 marzo 2020

3

 

31 maggio 2020

30 giugno 2020

4

 

30 settembre 2020

30 ottobre 2020

5

 

31 gennaio 2021

2 marzo 2021

6

 

31 maggio 2021

30 giugno 2021

7

 

30 settembre 2021

30 ottobre 2021

Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni bando, il GSE pubblicherà le graduatorie dei rispettivi contingenti.

Le richieste di iscrizione ai Registri e/o alle Aste devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale FER-E, accessibile dall’ Area Clienti del sito internet del GSE.

Entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singolo bando, il GSE pubblica le graduatorie per i rispettivi contingenti.

Gli impianti risultati in posizione utile nelle graduatorie dovranno entrare in esercizio entro i termini previsti dal DM 4 luglio 2019. Per i medesimi impianti, le richieste di accesso agli incentivi dovranno invece essere presentate, sempre attraverso il Portale FER-E,entro 30 giorni dall’entrata in esercizio, pena l’applicazione del c.d.“fuori tempo”.

 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCENTIVABILI:

Gli impianti fotovoltaici possono accedere ai meccanismi di incentivazione soltanto se di potenza P>20 kW,

gli impianti P <20kW possono contare sulle detrazioni fiscali e su eventuali altri incentivi stabiliti dagli enti locali.

L’incentivo di cui al nuovo decreto FER, può essere richiesto soltanto per impianti nuovi, non realizzati per obbligo di legge Dlgs 28/11.Gli impianti realizzati per obbligo di legge possono accedere soltanto per la quota di potenza eccedente quella necessaria per rispettare l’obbligo di legge.

Non sono ammessi all’incentivo i potenziamenti degli impianti esistenti anche se realizzati con nuovi componenti

I sistemi di accumulo possono essere installati sugli impianti , ma non hanno diritto a premi o incentivi particolari.

INCENTIVO

Gli incentivi sono erogati per un periodo di 20 anni, il diritto all’incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto (data comunicata dal produttore al GSE).La tariffa non cambia per l’intero periodo di diritto agli incentivi, la tariffa non è soggetta a rivalutazione ISTAT.

Gli impianti che accedono agli incentivi non possono ricorrere allo scambio sul posto (SSP) o al ritiro dedicato (RID).

La tariffa spettante al produttore è pari alla tariffa offerta ulteriormente ridotta nel caso in cui l’impianto entri in esercizio in ritardo rispetto ai tempi previsti dal decreto.

In particolare, l’impianto deve entrare in esercizio entro 15 mesi dalla data in cui il GSE comunica l’esito positivo delle procedure di asta o registro, altrimenti la tariffa offerta è ridotta dell’ 1% all’anno. La riduzione diventa dello 0,5% al mese, con un massimo di 6mesi, se l’impianto non entra in esercizio entro le seguenti scadenze:

Titolarità diversa dalla pubblica amministrazione

o Senza premio amianto 19 mesi

o Con premio amianto 24 mesi

Titolarità pubblica amministrazione

o Senza premio amianto 25 mesi

o Con premio amianto 30 mesi

Sono inoltre previsti due premi, eventualmente cumulabili tra loro, pari a: – 12 €/MWh, da riconoscere all’energia prodotta, per gli impianti fotovoltaici iscritti in posizione utile nei Registri e installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (DM2019, art.7.10); – 10 €/MWh, da riconoscere all’energia prodotta e auto consumata, a condizione che la stessa superi il 40% dell’energia prodotta netta, per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW realizzati su edifici (DM2019, art.7.12).

 

TARIFFE

a) Tariffa base

Per definire l’incentivo a cui a diritto un impianto non è immediato, e deve tenere conto di tutti i vincoli stabiliti dal decreto i quali cambiano con il tipo d’impianto

La tariffa di riferimento è indicata nella tabella sottostante:

Potenza impianto

 

(kW)

 

Tariffa di riferimento

 

(€ / MWh)

 

20 < P ≤ 100

105

100 < P 1000

90

P ≥ 1000

70

b) Premio Amianto

Gli impianti fotovoltaici di potenza P < 1MW i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali sui quali è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia immessa in rete, a un premio pari a 12 €/MWh.

I requisiti richiesti per accedere al registro di Gruppo A-2:” fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli siano installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto”, sono:

   a) L’impianto deve essere installato su edificio che rispetti la definizione del DPR 412/93 art. 1 comma a). Non rientrano le pergole,le serre, le tettoie,le pensiline,le barriere acustiche e le strutture temporanee anche se accatastate nel catasto dei fabbricati.

  b) I moduli fotovoltaici devono essere installati secondo una delle seguenti modalità:

          · Tetti piani o copertura con pendenza fino a 5°

               Ø Se è presente una balaustra, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli , deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra.

               Ø Se non è presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

          · Tetti a falda

               Ø I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto e non devono sporgere rispetto alla falda.

          · Tetti con caratteristiche diverse da quelle dei punti precedenti

               Ø I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10°

Il premio amianto è applicato a tutta l’energia prodotta.

c) Premio Autoconsumo

Per gli impianti di potenza fino a 100kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio per la rimozione dell’eternit o amianto.

Il premio è riconosciuto a condizione che su base annua , l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta dell’impianto.

Il premio autoconsumo è applicato alla quota di produzione netta consumata in sito.

 

ACCESSO ALL’INCENTIVO

Il soggetto responsabile di un impianto che ha i requisiti per accedere all’incentivo deve iscriversi in un apposito registro se l’impianto ha potenza P < 1MW, oppure partecipare ad un’asta se l’impianto ha potenza P≥ 1MW.

Per partecipare occorre:

a) avere titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio dell’impianto, inclusi i titoli concessori se richiesti;

b) avere accettato in via definitiva il preventivo di connessione alla rete elettrica;

c) aver registrato l’impianto su GAUDI’ con la registrazione validata da parte del gestore di rete.

Le richieste di iscrizione ai registri e relativa documentazione devono essere trasmesse al GSE tramite apposito portale FER-E.

La documentazione inviata al GSE deve essere esatta, in caso di carenza della documentazione il GSE non effettua richieste di integrazione, ma esclude direttamente la richiesta.

Il Soggetto Responsabile che abbia commesso errori in fase di iscrizione può,esclusivamente entro il periodo di apertura del bando:

  • prima dell’invio definitivo della richiesta presentarne una nuova,annullando la precedente attraverso la funzionalità del Portale FER-E Sostituzione pratica
  • dopo l’invio definitivo della richiesta annullare la richiesta attraverso la funzionalità del Portale FER-E Rinunciae presentarne una nuova

Le domande di partecipazione possono essere presentate per un periodo di 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del bando.

Il soggetto che non entra in graduatoria, può partecipare al bando successivo ripresentando la domanda.

Ulteriore requisito per l’iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici con potenza superiore a 100 kW ai fini dell’iscrizione ai Registri, è necessario prestare una cauzione (fideiussione) provvisoria, a garanzia della reale qualità del progetto, e l’impegno a prestare una cauzione (fideiussione) definitiva entro 90 giorni dalla comunicazione di esito positivo.

Chi effettua la richiesta d’accesso agli incentivi deve corrispondere al GSE uncontributo a copertura dei costi di istruttoria, calcolato in funzione della classe di potenza così come indicato nel D.M. 24/12/2014:

  • 100 € per gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per fotovoltaici) e non superiore a 50 kW;
  • 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
  • 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
  • 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
  • 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Il contributo è dovuto all’atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri e alle Aste.

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