Negli ultimi anni, sempre più aziende scelgono di installare impianti fotovoltaici per ridurre i costi energetici e migliorare l’efficienza dei propri edifici. Tuttavia, insieme ai benefici, emergono anche alcuni aspetti burocratici che occorre considerare, come la possibile necessità di accatastamento dell’impianto.
L’accatastamento può comportare una variazione della rendita catastale dell’immobile, con conseguente impatto sul calcolo di imposte come l’IMU.
Analizziamo il tema.
Accatastamento di un impianto fotovoltaico: quando è necessario?
Non tutti gli impianti fotovoltaici devono essere accatastati. La normativa vigente individua criteri precisi per stabilire l’obbligo o meno di questa attività.
Non è necessario accatastare l’impianto se:
- ha una potenza inferiore o uguale a 3 kW (situazione tipica degli impianti domestici);
- ha una potenza nominale inferiore al numero di unità immobiliari servite (ad esempio, un impianto da 20 kW su un condominio con 20 appartamenti);
- il suo valore economico dell’impianto è inferiore al 15% del valore dell’immobile su cui è installato;
- è destinato all’autoconsumo e non costituisce una struttura immobiliare autonoma. Si può dire quindi che gli impianti sono considerati parte integrante di un’attività produttiva o del normale utilizzo dell’edificio;
- non determina una modifica rilevante della consistenza immobiliare dell’edificio, ovvero non è strutturalmente integrato nell’edificio in maniera permanente.
Al contrario, occorre accatastare l’impianto se:
- ha un impatto significativo sulla rendita catastale dell’immobile, superando il 15% del valore immobiliare;
- modifica la consistenza immobiliare in modo rilevante (ad esempio, è strutturalmente integrato nell’edificio in maniera permanente);
- è destinato esclusivamente alla produzione e vendita di energia in rete, configurandosi come un’unità immobiliare autonoma, assimilabile a una centrale produttiva.
Normativa vigente: cosa dice la Legge di Stabilità 2016?
Per chiarire quali impianti siano soggetti ad accatastamento, il Legislatore ha introdotto, con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015), un principio fondamentale: gli impianti funzionali al processo produttivo non devono essere considerati parte integrante dell’immobile ai fini catastali.
Al contrario, come già detto, gli impianti destinati alla vendita esclusiva di energia possono rientrare nelle categorie catastali specifiche per le strutture produttive (come D/1 o D/10 ), con conseguente obbligo di aggiornamento della rendita catastale e adeguamento dell’imposta IMU .
Concludendo, l’accatastamento non dipende dalla sola presenza di un impianto fotovoltaico su un edificio, ma dal valore economico dell’impianto e dalla sua “destinazione d’uso”.
In caso di dubbi o di contestazioni da parte degli enti locali o dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale valutare attentamente la normativa e l’uso effettivo dell’impianto, per evitare di incorrere in richieste di pagamento ingiustificate o in rischi di involontaria evasione.